Normativa di riferimento


Art. 35, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f). g), h), i), l), m) d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

 

Art. 1, c. 29, l. 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell’articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

 


 

TERMINI ED UFFICI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'ORDINE

         
PROCEDIMENTO NORME DI RIFERIMENTO RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
TERMINE OSSERVAZIONI
Iscrizione agli Albi Artt. 8-9 DLCPS 233/46
Art. 8 DPR 221/50
Art. 4 L. 3/2018
 Dirigente dello specifico settore
(ove esista) ovvero impiegato
espressamente indicato
 60 gg. Per completare l'istruttoria
procedimentale e per trasmettere
gli atti al Consiglio Direttivo
3 mesi per l'adozione della delibera
consiliare
 Il termine di 3 mesi è sancito dall'art. 8
DPR 221/1950
Cancellazione dagli Albi  Art. 11 DLCPS 233/46 Dirigente dello specifico settore
(ove esista) ovvero impiegato
espressamente indicato
 60 gg. Per completare l'istruttoria
procedimentale e per trasmettere
gli atti al Consiglio Direttivo
90 gg. per l'adozione della delibera
consiliare
 
Nulla osta per trasferimento
ad altro Ordine
Art. 10 DPR 221/50 Dirigente dello specifico settore
(ove esista) ovvero impiegato
espressamente indicato
60 gg. Per completare l'istruttoria
procedimentale e per trasmettere
gli atti al Consiglio Direttivo
90 gg. per l'adozione della delibera
consiliare
Da intendersi solo attività di verifica
dichiarazioni sostitutive rese all'Ordine
ricevente ex DPR 241/90 (il nulla osta NON
è più previsto)
Designazione dei rappresentanti
dell'Ordine
 Art. 3 - lett C) DLCPS 233/46  Dirigente dello specifico settore
(ove esista) ovvero impiegato
espressamente indicato
15 gg. Per completare l'istruttoria
procedimentale e per trasmettere
gli atti alle Commissioni
30 gg. per l'adozione della delibera
Dopo l'emanzione della Legge 409/85 la
competenza per le designazioni è
passata alle Commisioni Medica ed
Odontoiatrica

Conciliazione delle controversie

a seguito di richiesta di parere di congruità notule professionali

Art. 3 lett. G) DLCPS 233/46 Dirigente dello specifico settore
(ove esista) ovvero impiegato
espressamente indicato
30 gg. Per completare l'istruttoria
procedimentale e per trasmettere
gli atti alla Commissione per la
conciliazione o il parere.
90 gg. per la conciliazione o per il
rilascio del parere.
Dopo l'emanzione della Legge 409/85 la
competenza per le conciliazioni è
passata alle Commisioni Medica ed
Odontoiatrica
Apertura Procedimento Disciplinare

Art. 3 lett. F) DLCPS 233/46
Art. 39 DPR 221/50

L. 409/85

Gli atti anche quelli istruttori
sono di competenza del 
Presidente della rispettiva
Commissione

Completata l'istruttoria procedimentale gli atti vengono trasmessi alla Commissione competente.

Tempi tempestivi per l'adozione della deliberazione di apertura o di archiviazione del procedimento, entro i termini del DPR 221/50.

Dopo l'emanzione della Legge 409/85 la
competenza è delle Commisioni Medica ed
Odontoiatrica a seconda della casistica