Cari Colleghi,

nel pieno dell’estate ho ricevuto una richiesta di chiarimenti, su alcune questioni riguardanti i certificati di malattia ed i rapporti con altri Medici, da parte di un Collega.

Poiché le tematiche in questione mi sono sembrate rilevanti e di carattere generale, ho ritenuto di rispondere al Collega direttamente e di trasmettere a tutti non solo la mia risposta ma anche i quesiti posti dal Collega (omettendone il nome, perché di nessun interesse pratico).

            Il Collega dunque scrive:

“Sono …., un medico neoabilitato. Vorrei sapere se possibile se come libero professionista, i certificati Inail li devo far pagare ai pazienti. Molti miei colleghi fanno pagare da 30 a 60 euro a certificato, ma avevo capito che con la legge di bilancio 2019 i certificati inail dovessero essere gratuiti.

Chiedo anche se come sostituto di medici sia normale che mi arrivino le richieste degli specialisti di fare certificati inail come da allegato.

  1. Nel allegato non viene specificatamente richiesto al mmg di fare il certificato inail ma di tenere la stecca 15 giorni rendendo il pz impossibilitato dal lavorare. Il paziente riferisce che lo specialista ha detto che avrei, in quanto MMG fatto il certificato inail di continuazione. Io però non posso valutare se questi 15 siano troppi o troppo pochi, non essendo uno specialista ortopedico come il collega.

La mia domanda è: non è il medico che valuta i giorni di Convalescenza che dovrebbe dare anche i giorni di malattia? È normale che venga detto ai pazienti che prestazioni e certificato richieste dagli specialisti vadano fatti dal MMG nonostante io come medico sostituto a volte non mi trovo d'accordo con le valutazioni dei colleghi, sia riguardo a giorni di malattia che a prestazioni, e mi ritrovo a fare la segretaria dei colleghi specialisti contro coscienza?

Non è questo necessariamente il caso, ma è l'ultima richiesta che mi è arrivata e non sapevo a chi rivolgermi per ottenere chiarimenti“.

            E la mia risposta è stata la seguente:

“Caro Collega, …

Per quanto riguarda il pagamento dei certificati INAIL, il comma 530 della Legge 30/12/2018 nr. 145 (Legge di bilancio) recita testualmente: “Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale”.

Quindi, i certificati INAIL sono sempre e comunque gratuiti per il paziente. Ad ogni buon conto, allego la copia del suddetto comma 230.

Cercherò di rispondere agli altri Tuoi quesiti in maniera la più ordinata possibile, anche se non è del tutto facile.

In premessa è da sottolineare che la redazione del certificato (QUALUNQUE TIPO DI CERTIFICATO) compete SEMPRE al medico che compie la prestazione, cioè colui che VISITA il paziente. Questo vale anche in caso di certificati che attestano la inabilità temporanea al lavoro, indipendentemente dal ruolo del medico, sia che si tratti di un medico dipendente, libero professionista, odontoiatra o convenzionato (MMG, PLS, ecc.), ed indipendentemente dal tipo di certificato (INAIL, INPS, ecc.). Il razionale è molto chiaro: il professionista che compie la prestazione (visita) è il solo in grado di “certificare” ciò che in quel momento ha visto e constatato in conseguenza della visita effettuata.

Seconda premessa generale e necessaria (anche se ne non fai specifico riferimento) è che la PRIMA CERTIFICAZIONE INAIL per infortunio sul lavoro COMPETE SEMPRE al primo medico che interviene sul soggetto infortunato.

Terza premessa generale e necessaria è che l’attività medica in quanto tale NON è delegabile. Non solo non è delegabile, ovviamente, a soggetti non medici, ma non lo è neppure ad altro Medico (cfr. Codice di Deontologia Medica, artt. 13, 24 e 58).

Detto quanto sopra, ne discende che il Medico che “dice” a voce al paziente di farsi fare un certificato da un altro Medico sbaglia, perché dovrebbe redigere lui stesso il documento. Perché il Medico che compie la prestazione è il solo in grado di valutare, in quel momento, e quindi “certificare”, la eventuale incapacità lavorativa della persona che si trova di fronte, ed eventualmente stabilire anche per quanto tempo.

Unica valida alternativa, a mio parere, potrebbe essere quella di informare per iscritto (non certo a voce tramite il paziente) il Collega sulla propria opinione in merito alla eventuale assenza da lavoro, proponendo una prognosi e dettagliandone i motivi, ma sempre lasciando al Collega la piena libertà di decidere in autonomia.

D’altra parte, è anche vero che se il paziente va dal Medico riferendo le “opinioni” di altri ovvero “un sentito dire” (che potrebbe essere stato detto da un Medico, ma anche dal vicino di casa, ovvero anche dal paziente stesso), il Medico è sempre e comunque libero di decidere secondo ciò che vede e constata personalmente in quel momento.

Quindi, rispondendo alla Tua specifica domanda, non è corretto che lo specialista invii al MMG per la redazione del certificato, per i motivi che ho detto sopra. In tal caso, comunque, il MMG è libero di assumere le proprie, autonome decisioni.

Per quanto attiene altre prestazioni e/o prescrizioni, invece, è necessario distinguere tra specialista che opera in regime SSN oppure in libera professione (anche intramoenia).

Il Medico che opera in libera professione non dispone del ricettario che consente l’accesso in regime di convenzione né per le prestazioni (visite, esami e quant’altro) né per gli eventuali farmaci. Pertanto, ciò che arriva al MMG da qualsivoglia specialista su ricettario personale (bianco) è da considerare una proposta diagnostico/terapeutica che il MMG stesso potrà valutare nel quadro complessivo del paziente. Il MMG potrà valutare se condividere oppure no le proposte ricevute, e quindi decidere in piena libertà, ovviamente per motivi clinici, assumendosene sempre la diretta e completa responsabilità, sia che prescriva quanto indicato dal Collega, sia che ritenga di non farlo.

Al contrario, il Medico che opera in regime SSN (dipendente o convenzionato) deve provvedere personalmente alle richieste che ritiene necessarie. Qualora non lo faccia, ed il MMG riceve delle richieste su carta bianca, esse andranno considerate come proposte diagnostico/terapeutiche su cui lo stesso MMG deciderà in autonomia (né più né meno come se si trattasse di una richiesta libero-professionale, di cui sopra).

Nella speranza di essere stato abbastanza chiaro ed esauriente, Ti saluto cordialmente”.

            Poiché la normativa sui certificati è complessa e frammentaria, vi invito ad approfondire la materia attraverso il VADEMECUM sulla certificazione predisposto dalla FNOMCEO nel settembre 2018, che potete consultare tra i documenti sotto riportati.

Nella speranza di semplificare un po’, allego alcuni fra documenti, circolari e note, peraltro inviati negli anni precedenti, anche a beneficio dei Colleghi più giovani.

 

Il Presidente

Dott. Lorenzo Droandi.

 

Allegati:

 

CIRCOLARI

Comma 530 della Legge 145/2018

Comma 530 legge 145 del 30 dicembre 2018

Circolare Ordine Arezzo del 10.04.2013

Circolare 10 aprile 2013

Circolare Ordine Arezzo del 25.05.2013

Circolare 25 maggio 2013

Precisazione su Circ. Ordine Arezzo del 25.05.2013

Precisazione su circolare 25 Maggio 2013

Circolare Ordine Arezzo del 19.12.2013

Circolare del 19 dicembre 2013

Circolare Ordine Arezzo del 01.07.2014

Circolare del 1 luglio 2014

Comunicazione FNOMCeO del 22.12.2011

Fnomceo circolare del 22 12 2011

Circolare Ordine Arezzo del 23.05.2017

Circolare Ordine Arezzo del 23 05 2017

Volantino allegato alla circ. 23.05.2017

Volantino allegato alla circolare del 23 maggio 2017

 

Disciplinare Tecnico D.M. 18 aprile 2012

4463 D M SALUTE 18 04 12 modalità tecniche

 

VADEMUCUM SULLE CERTIFICAZIONI MEDICHE

Certificazionemedica vademecum