Cari Colleghi,
a fronte delle richieste di
chiarimenti sul comma 2 dell’art 26 del D.L. 18/2020, si rileva che la
circolare interpretativa si limita ad individuare quali siano le figure
professionali abilitate a rilasciare la certificazione, ma nulla dice in
relazione a quale sia il certificato da emettere, né la fattispecie delle
affezioni ammesse al beneficio.
Proprio per questo motivo la
circolare si concludeva con la previsione di comunicare ulteriori notizie che
l’INPS avesse fatto sapere in materia.
In conclusione, in assenza di
precisazioni da parte dei competenti uffici INPS, si consiglia di
circostanziare bene la patologia o comunque i motivi che potrebbero comportare
elevati rischi nella prosecuzione dell’attività lavorativa svolta.
Il Presidente
Dott. Lorenzo Droandi