A tutti gli iscritti,
si trasmette in allegato
quanto specificato in oggetto.
In relazione al decreto
legge 16 luglio 2020 n. 76, si evidenziano i seguenti articoli di particolare
interesse:
Articolo 19, comma 5 -
Valutazione dei titoli nei concorsi relativi all'ammissione dei medici alle
scuole di specializzazione. Il
comma 5 dell'articolo 19 modifica la disciplina (finora di natura
regolamentare) che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei
titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione. La
modifica consiste in un'estensione dell'ambito dei soggetti esclusi,
costituito finora dai concorrenti già in possesso (sempre con riferimento
all'area medica) di un diploma di specializzazione o di un contratto di
formazione specialistica; l'estensione
riguarda i dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o
delle strutture private dallo stesso accreditate nonché i soggetti in possesso
del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale.
Articolo 24 - Identità
digitale, domicilio digitale, accesso ai servizi digitali
Prevede che le
amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le identità digitali e la
carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che
accedano ai propri servizi on-line.
Articolo 37 -
Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei
rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
Con le modifiche al
comma 7, si prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti
con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il domicilio
digitale.
L'attuale formulazione
del comma 7 fa riferimento alla comunicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata. Esso dispone che i professionisti iscritti in albi ed
elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o
Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La
nuova formulazione prevede che il professionista che non comunica il proprio
domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza è obbligatoriamente
soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine
di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza
alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della
sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso
domicilio.
Arezzo, 3 agosto
2020