A tutti gli iscritti,
si trasmette in allegato quanto specificato in oggetto.
In relazione al decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, si evidenziano i seguenti articoli di particolare interesse:
Articolo 19, comma 5 - Valutazione dei titoli nei concorsi relativi all'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione. Il comma 5 dell'articolo 19 modifica la disciplina (finora di natura regolamentare) che esclude alcune categorie di soggetti dal riconoscimento dei titoli ai fini delle graduatorie per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione. La modifica consiste in un'estensione dell'ambito dei soggetti esclusi, costituito finora dai concorrenti già in possesso (sempre con riferimento all'area medica) di un diploma di specializzazione o di un contratto di formazione specialistica; l'estensione riguarda i dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private dallo stesso accreditate nonché i soggetti in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale.
Articolo 24 - Identità digitale, domicilio digitale, accesso ai servizi digitali
Prevede che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi on-line.
Articolo 37 - Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti
Con le modifiche al comma 7, si prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il domicilio digitale.
L'attuale formulazione del comma 7 fa riferimento alla comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Esso dispone che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La nuova formulazione prevede che il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
Arezzo, 3 agosto 2020