Caro Collega,
T’invito a leggere attentamente quanto disposto dal Decreto-Legge 13 /06/2023 n. 69, art. 6 che modifica comma 525 della L.145, in materia di Pubblicità Sanitaria, di cui si riporta brevemente il testo in modo da evitare qualsiasi forma di pubblicità non consentita:
Art. 6
Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso
NIF 2020/4008
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente:
«525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.».
Si ricorda che l’Ordine, nella fattispecie la Commissione Albo Odontoiatri, ha l’obbligo di esaminare, vagliare e valutare tutte le segnalazioni ricevute in materia di pubblicità sanitaria e, laddove riscontrasse contenuti e messaggi contrari ai principi del codice deontologico e/o alle normative vigenti, attivarsi, disciplinarmente, nei confronti dei propri iscritti.
Cordiali saluti.
Il Presidente CAO Arezzo
Dott. Giovacchino Raspini