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Certificazioni per i soggetti fragili

Certificazioni per i soggetti fragili

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Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Arezzo

Certificazioni per i soggetti fragili

Cari Colleghi,

 

sono costretto, mio malgrado, a tornare sulla questione delle certificazioni per i soggetti fragili.

In via preliminare è necessario sottolineare che la norma di riferimento nel caso specifico è rappresentata soltanto dall’art. 26 del Decreto Legge nr. 18 del 17/03/2010, dal momento che tutti gli altri documenti trasmessi (circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio e comunicazione INPS della Regione Emilia Romagna pubblicata dall’OMCeO di Parma) sono stati smentiti.

Peraltro, mentre il c. 1 ed il c. 3 di detto art. 26 non presentano difficoltà di sorta, il comma 2 desta notevoli problemi interpretativi. Ritenendo di fare cosa utile si riporta di seguito il testo del comma 2 in questione:

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso  del  riconoscimento  di  disabilità  con  connotazione  di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori  in  possesso  di  certificazione rilasciata  dai  competenti  organi  medico  legali,  attestante  una condizione di rischio derivante da immunodepressione o  da  esiti  da patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative   terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza  dal  servizio  prescritto  dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo  2020,  n. 9”.

La lettura di tale norma consente di ritenere che i soggetti ai quali può essere rilasciato il certificato di cui trattasi sono i lavoratori dipendenti pubblici e privati:

1-   in possesso  del  riconoscimento  di  disabilità  con  connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio 1992, n. 104;

2-   in  possesso  di  certificazione rilasciata  dai  competenti  organi  medico  legali,  attestante  una condizione di rischio derivante da immunodepressione o  da  esiti  da patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  relative   terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.

Per quello che riguarda, invece, l’individuazione di chi sia il professionista medico tenuto al rilascio del certificato, l’espressione “certificazione rilasciata  dai  competenti  organi  medico  legali” ha dato, e continua a dare, adito a perplessità.

Lo scrivente Ordine, purtroppo, non può che rilevare, con grandi amarezza e sconcerto, che chi dovrebbe dare indicazioni tempestive ed univoche non lo fa, lasciando in grave difficoltà tutta la filiera ed in particolare i medici.

A tale proposito giova ricordare che questo Ordine aveva chiesto chiarimenti in proposito al Direttore della sede INPS Regionale della Toscana già in data 20 marzo 2020; aveva informato delle proprie difficoltà i Sigg.ri Prefetti della Toscana il giorno 7 aprile 2020; e aveva ricevuto la risposta della Sede INPS Regionale in data 10 aprile 2020 con la quale la Dirigente Dr.ssa Anna Paola Cappellini comunicava che “per la fattispecie di cui al c.2, INPS è in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri competenti”. Si parla, ricordiamo, di una disposizione che è in vigore fino al 30 aprile prossimo.

In questa incresciosa situazione, l’Ordine non può che ribadire le seguenti disposizioni generali, (che sono valide sempre, indipendentemente dalla attuale contingenza emergenziale), pur restando in attesa di chiarimenti sulla materia specifica, che qualora pervenissero saranno tempestivamente comunicati a tutti gli iscritti.

Premetto che il sito web dell’Ordine ha una sezione espressamente dedicata alla materia [Certificati di malattia – Raccomandazioni del Presidente…], che può essere facilmente consultata.

In linea generale, il certificato per assenza da lavoro (il certificato INPS, per intenderci) DEVE OBBLIGATORIAMENTE ESSERE REDATTO DAL MEDICO (o ODONTOIATRA, ma solo per quello che riguarda patologie di sua competenza) CHE ESEGUE LA PRESTAZIONE, indipendentemente dal ruolo (dipendente SSN/SSR, libero professionista, specialista convenzionato, ecc.) in quel momento ricoperto dal medico stesso.

Questa disposizione discende per un verso dal Codice Deontologico vigente che all’art. 24 testualmente recita “Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”; dall’altro, e soprattutto, dalla vecchissima ma mai abrogata e perciò sempre valida Circolare INPS nr. 99 del 13 maggio 1996 (cosiddetta CIRCOLARE TRIZZINO), che si allega.

Detta circolare introduce il concetto che medico curante è il medico che in quel momento ha in cura il paziente, cioè il medico che esegue la prestazione (che può non essere il medico di libera scelta, cioè il MMG).

Inoltre, sempre la circolare precisa che “in particolare non deve essere richiesta, come talvolta e' stato lamentato, autonoma tempestiva certificazione del periodo come sopra documentato al medico di famiglia, che, tra l'altro, potrebbe anche non essere in grado di formulare, nel caso di specie, una corretta prognosi”.

Ricordo in ultimo che, salvo eccezioni, il certificato di malattia deve essere trasmesso all’Istituto per via telematica.

 

 

Cordiali saluti

 

Il Presidente

Dott. Lorenzo Droandi

 

Arezzo, 17 aprile 2020

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Arezzo

Viale Giotto, 134 - 52100, Arezzo (AR)

Tel. (+39) 0575 22724

 

Email: chirurghi@omceoar.it