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Comunicato diramato da Ordine Medici e Odontoiatri di Arezzo

Punita violazione obbligo di visita domiciliare 6.7.2010

Punita violazione obbligo di visita domiciliare
Un medico di medicina generale si asseriva non avesse adempiuto all'obbligo di effettuare una visita domiciliare entro i tempi massimi previsti. La visita era stata sollecitata da un'amica dell'assistita presentando quest'ultima difficoltà respiratorie; la paziente rimasta senza assistenza fino al giorno successivo veniva ricoverata d'urgenza in ospedale dove decedeva. Il sanitario aveva avanzato difese a discolpa. Pur avendo il sanitario avanzato difese a discolpa, la Corte di Cassazione ha osservato che la mancata risposta alla richiesta di intervento di una malata che abbia prospettato una situazione di pericolo, configura violazione dell'art. 7 del codice deontologico, secondo cui il medico non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare specifica e adeguata assistenza. [Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net]

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