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Comunicato diramato da Federazione Toscana Ordini Dei Medici
L'obbligo di informare il paziente 6.3.2010
L'obbligo di informare il paziente La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha pronunciato una interessante sentenza (n. 2354 del 02/02/2010) in merito all'importanza delle informazioni da rendere al paziente per consentirgli di esprimere un consenso valido e informato alla terapia proposta. In particolare, affema la Cassazione, l'obbligo di informare pienamente il paziente, prescritto dal codice di deontologia medica, pur con le dovute cautele, non è soggetto a nessuna valutazione discrezionale e perciò comprende tutti gli aspetti diagnostici e prognostici dello stato di salute del paziente e quindi anche i rischi meno probabili (purché non del tutto anomali) in modo da consentire al cittadino di capire non solo il suo attuale stato, ma anche le eventuali malattie che possono svilupparsi, le percentuali di esito fausto ed infausto delle stesse, nonché il programma diagnostico per seguire l'evoluzione delle sue condizioni di salute. L'obbligo ha rilevanza giuridica perché integra il contenuto del contratto e qualifica la diligenza del professionista nell'esecuzione della prestazione. La violazione di esso può determinare la violazione di diritti fondamentali ed inviolabili della persona, quali la libertà personale. Da Toscana Medica del 4.3.2010
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