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Comunicato diramato da Federazione Toscana Ordini Dei Medici
Non eseguire gli ordini è rifiuto di atti d'ufficio 13.10.2009
Da Toscana Medica n.31 dell'8.10.2009 -Non eseguire gli ordini è rifiuto di atti d'ufficio Un paziente cardiopatico ricoverato in una struttura ospedaliera, avendo bisogno di eseguire una coronografia presso un diverso presidio sanitario appositamente attrezzato, doveva essere trasferito con ambulanza con il medico cardiologo a bordo. Ma in assenza del medico cardiologo di turno, il primario del reparto ove il paziente era ricoverato ha dato disposizioni a voce ad un cardiologo in servizio affinchè svolgesse lui il servizio di accompagnamento. Il medico in questione, non ritenendo suo compito svolgere tale servizio di accompagnamento, si dichiarava disponibile a svolgerlo solo di fronte ad un ordine di servizio scritto del primario. La vicenda è stata portata all'attenzione della magistratura penale, che ha imputato il medico cardiologo per rifiuto di atti d'ufficio. La Corte di Cassazione, sezione VI penale, con sentenza n. 35925 del 16/09/2009, ha ricordato che l'art. 328 del Codice Penale punisce il pubblico ufficiale che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio dovuto, fra l'altro, a ragioni di sanità. Nel caso concreto, la rilevata indilazionabilità delle prestazioni richieste privava il medico di ogni discrezionalità tecnica in ordine alla legittimità delle disposizioni verbali emanate dal primario e, pertanto, la pretesa di ricevere un ordine di servizio scritto ha costituito un intenzionale e deliberato comportamento ostruzionistico, tale da integrare un rifiuto penalmente rilevante.
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