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Comunicato diramato da Ordine Medici e Odontoiatri di Arezzo

Risarcimento al medico diffamato a mezzo stampa -Corte d'Appello - Roma 22.4.2009

Corte d'Appello - Roma
Risarcimento al medico diffamato a mezzo stampa
In linea generale, per escludere la sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa e, quindi, l'antigiuridicità del fatto devono sussistere: l'interesse al racconto; la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, in cui propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in "argomenta ad hominem" né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità dei racconto che tollera soltanto inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo. Nella vicenda specifica, relativa ad un articolo giornalistico che vedeva interessato un medico INPS, veniva riconosciuto, in favore di quest'ultimo, il risarcimento del danno patito per violazione dell'obbligo di continenza. Osservava la Corte d'Appello, tra gli altri aspetti, che, nel caso, non poteva affermarsi la sussistenza di una esposizione dei fatti contenuta negli spazi strettamente necessari né che la critica giornalistica fosse stata espressa con correttezza formale. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)

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