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Comunicato diramato da Ordine Medici e Odontoiatri di Arezzo
Condanna per mancata assistenza 14.10.2008
DIRITTO SANITARIO Condanna Condanna per mancata assistenza Di fronte alla denuncia di un grave stato di sofferenza, provocato da un'anuresi che si protraeva da oltre 12 ore, in una paziente già gravemente ammalata, il medico di guardia aveva il dovere d'intervenire con tempestività presso il domicilio dell'ammalata, per rendersi conto direttamente, al di là della ipotesi formulata (ostruzione del catetere), delle reali condizioni della predetta ed apprestare le cure necessarie. In tale caso, ha osservato la Corte di Cassazione, la mancata adesione del medico ad effettuare la visita domiciliare non può essere considerata neppure espressione di una valutazione discrezionale, ma vero e proprio rifiuto di atto d'ufficio, considerato che sanitario, in maniera aprioristica ed irresponsabile, non pose a disposizione della paziente la propria professionalità, non effettuò alcuna valutazione sulla necessità eventuale di apprestare le necessarie cure e si limitò a suggerire l'opportunità di richiedere l'intervento del "118", dimostrando quindi in tal modo di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva comunque il tempestivo intervento. E' dovere imprescindibile del medico prestare la propria opera per fronteggiare ed alleviare lo stato di sofferenza dell'ammalato, non essendo tollerabile che costui venga lasciato soffrire, con pericolo di ulteriori complicazioni e di aggravamento delle già precarie condizioni generali. (Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net)
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