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Comunicato diramato da Ordine Medici e Odontoiatri di Arezzo

Illegittimo sottrarsi alle vaccinazioni obbligatorie 22.10.2007

Illegittimo sottrarsi alle vaccinazioni obbligatorie
I genitori di una bimba minore sono stati sanzionati per non aver sottoposto la figlia alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge per l'età pediatrica. I genitori sono ricorsi fino alla Corte di Cassazione, ritenendo legittimo il loro rifiuto e motivandolo con la sussistenza di uno "stato di necessità", cioè con l'esigenza di proteggere la piccola dai danni potenzialmente derivanti dall'esecuzione dei vaccini. La Corte di Cassazione ha ammesso che certamente le vaccinazioni obbligatorie possono essere fonte di pericolo per le persone ad esse sottoposte, ma lo "stato di necessità" sussiste solo quando vi è un pericolo attuale ed imminente, cosa che non si può affermare per il caso in questione. Inoltre la Corte ha ricordato che le leggi che prevedono le vaccinazioni obbligatorie sono finalizzate alla tutela della salute pubblica e quindi perfettamente compatibili con l'art. 32 della Costituzione e il rischio, sia pur percentualmente modesto, di danni conseguenti da vaccinazioni è adeguatamente affrontato dalla legge prevedendo meccanismi risarcitori. Nel caso concreto, conclude la Suprema Corte, i genitori avrebbero dovuto dar prova della particolare condizione sanitaria della bimba ostativa alla vaccinazione, ma siccome tale prova non è stata fornita, in quanto i genitori si sono limitati a fare riferimento alla generica pericolosità di taluni vaccini senza fornire elementi concreti per desumerne l'effettiva pericolosità al caso concreto, è illegittimo sottrarre il minore alla vaccinazione obbligatoria.

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