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Comunicato diramato da Ordine Medici e Odontoiatri di Arezzo
Cassazione, il medico non può rifiutare la visita4.4.2006
Da DoctorNews del 3 aprile - Il medico specialista è tenuto a visitare il paziente anche se accusa un banale mal di testa Rifiutare la visita, infatti, avverte la Corte di Cassazione, oltre a non essere "compatibile con la deontologia professionale" dei camici bianchi, dà diritto al paziente di chiedere ed ottenere al medico assenteista il risarcimento per i danni subiti.
Sulla base di questo principio, la Sesta sezione penale ha accolto il ricorso, per quel che riguarda gli effetti civili, di un signore di Perugia, Matteo M., che, affetto da "emicrania", si era recato all'ospedale Silvestrini della città e aveva chiesto invano di essere visitato dal neurologo Camillo T., in servizio presso lo stesso nosocomio. Il medico aveva rifiutato la visita sulla base del fatto che la patologia denunciata, un banale mal di testa, era del tutto priva di pericolosità. Condannato dal Tribunale di Perugia, gennaio 2002, a sei mesi di reclusione (con le attenuanti generiche) per omissione di atti d'ufficio, il medico specialista è stato assolto dalla Corte d'appello di Perugia nel maggio del 2005 "perchè il fatto non sussiste". Per i giudici di appello, in sostanza, il professionista andava assolto perchè non c'era prova della "assoluta urgenza della visita visto che il paziente si era portato in ospedale da solo e senza segni di sofferenza". Contro questa decisione, il paziente Matteo M., ricoverato in ospedale dopo la visita negata, si è rivolto alla Cassazione per ottenere il risarcimento dei danni.
La Sesta sezione penale (sentenza 10933) ha accolto il ricorso, facendo notare che "le condizioni del paziente avrebbero dovuto imporre al medico l'obbligo, non soltanto evidente, sotto il profilo di una accettabile deontologia professionale, ma giuridicamente incontestabile, di procedere, in ogni caso, ad una visita per opportuna, quanto intuibilmente necessaria, prima valutazione della situazione clinico-diagnostica del paziente, salvo, poi a valutarne i necessari e opportuni sviluppi". Sarà ora il giudice civile, cui la Cassazione ha rinviato il caso, a stabilire l'equo risarcimento per il paziente affetto da mal di testa cui il medico rifiutò la visita.
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